Art. 4.

      1. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del decreto del Ministro delle

 

Pag. 4

infrastrutture recante il programma di interventi di cui all'articolo 1, i comuni interessati sono tenuti a presentare al Ministero delle infrastrutture, che è incaricato della vigilanza per l'attuazione del medesimo programma, i progetti e gli atti necessari per l'esecuzione degli interventi ivi previsti.
      2. Decorso inutilmente il termine di cui al comma 1, il Ministro delle infrastrutture, senza preventiva diffida ai comuni inadempienti, nomina appositi commissari ad acta che procedono in via sostitutiva all'esecuzione degli interventi.